Per i servizi elettronici e VoIP è utile l’individuazione del fornitore
Per individuare l’effettivo prestatore del servizio, ai fini IVA si adottano le presunzioni del Regolamento Ue n. 282/2011
I servizi effettuati per via elettronica costituiscono operazioni per mezzo delle quali il prodotto viene messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica, senza che si abbia, quindi, alcuna manifestazione tangibile. Trattasi dei servizi forniti nell’ambito del cd. “commercio elettronico diretto”, avente ad oggetto prodotti ormai molto diffusi, come film, file musicali, ecc. Più esattamente, tali prestazioni “comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione” (art. 7, par. 1 del Reg. Ue n. 282/2011).
Da questi si differenziano ...
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