Dubbi sulla comunicazione di occupazione nell’affitto d’azienda
L’obbligo è assorbito dalla registrazione di alcuni contratti immobiliari ma l’affitto d’azienda, a rigore, non sarebbe assimilabile
Ove si affitti un’azienda comprendente immobili, è dubbio se sussista l’obbligo di comunicazione dell’occupazione dell’immobile all’Autorità di pubblica sicurezza.
Si ricorda, infatti, che a norma dell’art. 12 del DL 21 marzo 1978 n. 59 (conv. L. 18 maggio 1978 n. 191), chiunque “cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità
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