Direzione effettiva distinta dal luogo di direzione e coordinamento
Assonime auspica una precisazione degli organi competenti volta a dirimere la questione
Con il focus di ieri, 13 novembre 2015, Assonime ritorna sul tema della c.d. esterovestizione e, in particolare, sul principio statuito dalla Cassazione, con la pronuncia n. 43809 del 30 ottobre 2015, in base al quale la verifica della residenza fiscale deve essere effettuata distinguendo il luogo della sede di direzione effettiva della società dal luogo in cui si colloca il potere di direzione e coordinamento della società capogruppo, previsto dall’art. 2497 c.c.
La richiamata pronuncia di legittimità ha affermato che se la società estera non è una costruzione di puro artificio, ma esercita un’attività economica effettiva con una propria struttura organizzativa, essa non può dirsi “esterovestita” e, conseguentemente, destinataria degli obblighi di presentazione delle
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