Per registrare volontariamente le liberalità indirette c’è il modello 2
Non esistendo un modello apposito, può essere utilizzato quello per l’avveramento della condizione sospensiva
La voluntary disclosure ha riportato “in auge” la norma sulla registrazione delle liberalità indirette, recata dall’art. 56-bis del DLgs. 346/90. Restano da risolvere, però, alcune questioni pratiche legate alle modalità della registrazione.
Si ricorda, infatti, che con la circ. n. 30/2015 l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria “possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti” ha “suggerito” ai contribuenti di regolarizzare eventuali violazioni in tema di imposta di donazione che potessero emergere nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, facendo espresso riferimento all’applicazione dell’art. 56-bis del DLgs. 346/90.
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