ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Concordato non sempre revocato per pagamenti non autorizzati

Occorre accertare frode e pregiudizio per la realizzazione della proposta concordataria

/ Alfonso BADINI CONFALONIERI

Giovedì, 10 marzo 2016

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la sentenza n. 3324/2016 la Cassazione esprime il principio che “i pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l’automatica revoca” della procedura ex art. 173 u.c. L. fall., poiché questa “consegue solo all’accertamento, che va compiuto dal giudice di merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori, in quanto pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato”.

Nel caso di specie, la Corte censura la sentenza di merito anzitutto per non aver distinto se i debiti pagati fossero sorti prima o dopo l’inizio della procedura. In proposito, ricorda che i debiti posteriori alla domanda ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU