Concordato non sempre revocato per pagamenti non autorizzati
Occorre accertare frode e pregiudizio per la realizzazione della proposta concordataria
Con la sentenza n. 3324/2016 la Cassazione esprime il principio che “i pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l’automatica revoca” della procedura ex art. 173 u.c. L. fall., poiché questa “consegue solo all’accertamento, che va compiuto dal giudice di merito, che tali pagamenti sono diretti a frodare le ragioni dei creditori, in quanto pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato”.
Nel caso di specie, la Corte censura la sentenza di merito anzitutto per non aver distinto se i debiti pagati fossero sorti prima o dopo l’inizio della procedura. In proposito, ricorda che i debiti posteriori alla domanda ...
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