Il professionista attestatore non risponde di falso ideologico
A differenza di quanto previsto per il curatore nelle disposizioni fallimentari non gli viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale
Il professionista attestatore non è pubblico ufficiale. Questa la condivisibile conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 9542 depositata ieri.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, il professionista – designato dal debitore ex art. 161, comma 3, L. Fall. per la predisposizione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo a corredo della relativa domanda – non potrà essere chiamato a rispondere dei reati di falso ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 476-479 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
Si tratta di un contesto soggettivo che deve essere ...
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