Senza confronto con le parti il Collegio non può sentenziare l’inammissibilità
L’omessa comunicazione di udienza causa la rimessione della lite in primo grado
Nella sentenza n. 7514 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato interessanti principi relativi al contraddittorio nella fase processuale, che si rivelano coerenti con le ultime tendenze legislative.
In sintesi, si afferma che l’art. 27 del DLgs. 546/92, il quale consente al Presidente di sezione di rilevare, con decreto senza il contraddittorio tra le parti, l’inammissibilità del ricorso se manifesta, è norma eccezionale che non può essere applicata al di fuori della casistica indicata dal legislatore, essendo una norma incidente sul contraddittorio processuale, dogma a rilevanza costituzionale (si veda, infatti, l’art. 111 Cost.).
Quindi, dando un “volto” al principio esposto, se l’inammissibilità, pur manifesta, non viene rilevata dal Presidente ...
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