Non è impugnabile l’atto di autotutela parziale
La Cassazione si discosta dall’orientamento pregresso, riducendo i confini dell’impugnabilità del diniego di autotutela
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7511 depositata ieri, sancisce, senza mezzi termini, che il contribuente, una volta spirato il termine per il ricorso (o meglio, divenuto definitivo l’atto) non può impugnare l’atto di annullamento parziale del provvedimento ormai inoppugnato.
I giudici sconfessano apertamente la diversa presa di posizione della sentenza n. 14243 del 2015.
In punto motivazione, è “dirimente il rilievo che, se si tratta di annullamento parziale o comunque di provvedimento di autotutela di portata riduttiva rispetto alla pretesa impositiva contenuta negli atti divenuti definitivi, esso non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi in ragione della mancata tempestiva
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