Domanda di insinuazione tardiva ammissibile purché «nuova»
A tal fine, non sono sufficienti né il dato quantitativo né una connotazione differente dello stesso credito
Su Eutekne.info si è già analizzato il rapporto fra domanda di insinuazione allo stato passivo in via ordinaria di cui all’art. 93 L. fall. (RD 267/42) e quella in via tardiva di cui all’art. 101 L. fall., alla luce della possibilità di “correggere” eventuali errori fatti in sede di compilazione della prima domanda; la modifica, ad esempio, potrebbe essere fatta in vista della richiesta del privilegio o della variazione quantitativa del medesimo credito già azionato solo in via chirografaria o per un importo differente.
Si fa presente, infatti, che, qualora sia omesso o assolutamente incerto il requisito relativo all’indicazione del titolo di prelazione, il credito è considerato chirografario (art. 93, comma 4 L. fall.).
Come, però, evidenziato sia dalla dottrina ...
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