Dall’INPS le linee guida sulle esenzioni dalla reperibilità per i dipendenti del settore privato
Con la circolare n. 95 di ieri, l’INPS fornisce gli indirizzi operativi sull’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.
Si ricorda infatti che, in base al DM 11 gennaio 2016, attuativo dell’art. 25 del DLgs. 151/2015, i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, sono esentati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nel caso in cui l’assenza sia riconducibile a una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, purché siano attestate da idonea documentazione, rilasciata da strutture competenti, che indichi la natura della patologia e la terapia da effettuare;
- stati patologici sottesi o connessi alle situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Poiché, però, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie, la circolare dell’INPS definisce il campo soggettivo e oggettivo di applicazione, allegando le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri.
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