Le sanzioni non vanno applicate se il fatto è del professionista
Ribadito l’orientamento secondo cui non è necessario esperire la gravosa procedura della L. 423/95
Nel momento in cui il contribuente chiede la non applicazione delle sanzioni per fatto imputabile a terzi (nella specie, al proprio professionista), non deve necessariamente esperire la gravosa procedura dell’art. 1 della L. 423 del 1995.
Pertanto, se egli invoca l’esimente dell’art. 6 comma 3 del DLgs. 472/97 (“il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”), il giudice non può rigettare il ricorso sostenendo che non sono stati osservati i criteri dell’art. 1 della L. 423/1995.
Questo è il principio emergente dalla sentenza n. 12620 depositata ieri dalla Cassazione, ...
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