Le ONLUS non sono esenti da contributo unificato
Non vale la generale esenzione prevista dalla disciplina relativa all’imposta di bollo
Anche le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, amministrativo e tributario, non operando alcuna specifica esenzione in loro favore. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Milano, con la recente sentenza n. 5193/2016.
L’art. 9 del DPR 115/2002 prevede l’applicazione del succitato contributo unificato, facendo salve le ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 10, a mente del quale, per quel che qui rileva, non è soggetto al contributo il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo.
L’art. 27-bis dell’allegato B al DPR 642/1972 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo di atti, documenti,
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