Trasferimento della sede in Italia anche con fusione
Secondo la risoluzione n. 69/2016, l’art. 166-bis del TUIR vale per qualsiasi atto di trasferimento di attivi dall’estero all’Italia
Nella risoluzione n. 69 del 5 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’applicazione dei principi del nuovo art. 166-bis del TUIR, riguardante il trasferimento della sede in Italia, nel contesto di una fusione per incorporazione. Il caso esaminato è, in particolare, quello della fusione con la quale una società di diritto italiano ha incorporato in regime di continuità giuridica una società anonima di diritto lussemburghese, il cui attivo è costituito da una stabile organizzazione sita in Lituania e da partecipazioni in società immobiliari, europee ed extraeuropee.
Le tematiche esaminate dalla risoluzione sono essenzialmente tre: l’applicazione dei principi contenuti nell’art. 166-bis nel momento in cui la società trasferitasi in Italia si limiti essenzialmente
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