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LAVORO & PREVIDENZA

Associazione in partecipazione impropria senza gli elementi essenziali

Nella sua forma genuina la prestazione si distingue dal lavoro dipendente, diversamente lo strumento cela la subordinazione

/ Elisa TOMBARI

Giovedì, 1 settembre 2016

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La riconducibilità di un contratto di lavoro alla fattispecie dell’associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) o al rapporto di lavoro subordinato prescinde dal “nomen iuris” utilizzato dalle parti e impone al giudice la valutazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, la prima forma contrattuale impone un obbligo di rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza di un rischio d’impresa in capo all’associato, mentre il rapporto di lavoro subordinato si concreta nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione). È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17447 depositata ieri,

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