Confisca diretta e per equivalente per la sottrazione fraudolenta
Per la Cassazione il profitto del reato ex art. 11 del DLgs. 74/2000 consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti del Fisco
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall’art. 11 del DLgs. 74/2000, integra un reato di pericolo, ove l’idoneità della condotta va letta come capacità qualitativa e quantitativa degli atti posti in essere di vanificare in tutto o in parte, ovvero di rendere più difficoltosa, l’eventuale procedura esecutiva da parte dell’Erario.
Il bene giuridico tutelato è, dunque, individuabile non tanto nel diritto di credito in favore del Fisco, quanto nel diritto di garanzia che tale credito possa essere soddisfatto. Il concetto di “alienazione simulata” prevista dalla norma abbraccia tutti i casi di trasferimento della proprietà di un bene, in cui la volontà manifestata non corrisponde alla reale intenzione delle parti. Per ciò
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