Obblighi informativi validi anche nell’esecuzione del contratto
L’intermediario che ha violato gli obblighi informativi nella negoziazione di strumenti finanziari determinando perdite per il cliente deve risarcirlo
La linea decisionale seguita dalla Cassazione civile si conferma rigorosa a carico dell’intermediario che abbia violato gli obblighi informativi e comportamentali nella negoziazione di strumenti finanziari, determinando perdite in capo al cliente.
È questa, infatti, la posizione irreprensibile della sentenza n. 17440/2016 che, sebbene relativa a operazioni avvenute anteriormente a tutta una serie di aggiornamenti normativi, conserva la sua validità esemplificativa nella applicazione di principi ancora attualmente vigenti.
Il caso ha riguardato l’operatività in futures e options su indice di borsa MIB30, cioè in strumenti derivati speculativi, che avevano determinato una perdita di 2,3 mld di vecchie lire per il cliente. Questi, ottenuta soddisfazione risarcitoria dal tribunale, in
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