Sull’indipendenza del giudice tributario la Consulta non si pronuncia
Il tutto è stato dichiarato inammissibile per ragioni di ordine processuale, per cui rimane aperta l’annosa questione
Ieri è stata depositata l’ordinanza n. 227/2016 della Corte Costituzionale attraverso cui è stata decisa la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia mediante l’ordinanza di rimessione n. 280/2014, nella quale si sollevavano questioni di legittimità costituzionale di vari articoli del DLgs. n. 545/92 (in tema di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione) e questioni relative ai principi in tema di “equo processo” ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
In sostanza il giudice rimettente sosteneva come l’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria ...
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