Prova di resistenza «in concreto» per il contraddittorio preventivo
Le Sezioni Unite ne hanno delineato i confini per il contesto ante DLgs. 219/2023, ma nel nuovo sistema non serve più alcuna prova di resistenza
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271 depositata ieri, ha sancito che la c.d. prova di resistenza, che il contribuente deve fornire in giudizio onde ottenere l’annullabilità dell’atto impositivo emesso senza instaurazione del previo contraddittorio, deve avere un volto concreto.
Rammentiamo che solo con il DLgs. 219/2023 è stato disciplinato in modo organico il tema del contraddittorio preventivo nel procedimento tributario, mediante l’inserimento dell’art. 6-bis nella L. 212/2000.
Nel contesto attuale, salve le eccezioni delineate dall’art. 7-bis del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024 (atti di riscossione, di liquidazione, controllo formale, recupero di crediti inesistenti) il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio e l’inosservanza
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