Pensioni AVS e LPP imponibili solo in Italia
Per gli emolumenti corrisposti all’estero si deve liquidare l’imposta sostitutiva del 5% all’interno del modello REDDITI o del modello 730
Il sistema previdenziale svizzero si basa sul c.d. “sistema dei tre pilastri”:
- il primo pilastro, che garantisce il minimo essenziale nella vecchiaia e in caso di decesso dell’assicurato (AVS), nonché di perdita di guadagno in seguito a invalidità (AI) è obbligatorio e comprende anche l’indennità di perdita di guadagno (IPG) e l’assicurazione contro la disoccupazione (AD);
- il secondo pilastro, anch’esso obbligatorio, è costituito dalla previdenza professionale integrativa (c.d. LPP o legge sulla previdenza professionale);
- il terzo pilastro è basato sulla previdenza privata individuale che risulta facoltativo.
Secondo la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni internazionali (ratificata con L. 23 dicembre 1978 n. 943), gli emolumenti in esame rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 18 e 21 del Trattato internazionale.
In particolare, l’art. 18, la cui formulazione risulta conforme a quella prevista dal modello OCSE, regola la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Svizzera in relazione ai trattamenti pensionistici corrisposti a fronte del passato svolgimento di un’attività di lavoro dipendente nel settore privato. Invece, le pensioni erogate per contributi versati nel corso di un’attività di lavoro autonomo o di una contribuzione volontaria non collegata ad un’attività lavorativa rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 21 § 1.
Tali disposizioni sono accomunate dal fatto che prevedono la tassazione esclusiva dei redditi ai quali si applicano nello Stato di residenza del contribuente. Pertanto, gli emolumenti per le pensioni AVS e LPP sono imponibili esclusivamente in Italia se il percipiente risulta ivi residente.
Inoltre, questa impostazione risulta valida anche per le pensioni derivanti dall’attività di lavoro autonomo che rientrano tra gli altri redditi di cui all’art. 21, § 1, del Trattato.
Passando all’applicazione delle norme italiane, si deve tenere presente che l’art. 76 comma 1-ter della L. 413/91 ha uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite dai residenti in Italia con quelle che applicano la ritenuta alla fonte del 5%.
In particolare, la norma afferma che si applica l’imposizione sostitutiva del 5%:
- per le somme ovunque corrisposte senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani;
- e in qualunque forma e titolo erogate, anche maturate sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte.
Prima dell’introduzione di questa norma, era possibile beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta del 5% solo in caso di intervento diretto di un intermediario finanziario residente in Italia (in mancanza del medesimo, in passato le rendite in argomento erano soggette a tassazione IRPEF progressiva).
Sul tema, si segnala la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 3 giugno 2024 n. 125, la quale ha chiarito che la circostanza che le somme in esame possano essere “erogate in qualunque forma” estende l’ambito applicativo della norma sia alle somme erogate sotto forma di rendita dall’assicurazione AVS che a quelle corrisposte sotto forma di capitale dalla gestione LPP.
Inoltre, il prelievo del 5% si applica all’intero ammontare delle erogazioni LPP senza dover distinguere le quote afferenti alla parte obbligatoria, a quella “sovra obbligatoria” e la quota relativa ai contributi versati volontariamente dal contribuente per aumentare l’importo del trattamento pensionistico.
L’Agenzia ha precisato anche che il versamento delle somme accumulate in un fondo pensione del sistema LPP su due ’’conti di libero passaggio’’ al momento della cessazione dell’attività lavorativa non muta la natura pensionistica di tali emolumenti né comporta una fuoriuscita dal regime pensionistico del secondo pilastro svizzero.
In sintesi, sia la rendita mensile, erogata al contribuente dall’AVS, che gli emolumenti LPP, i quali sono corrisposti sotto forma di capitale scontano l’imposta sostitutiva del 5% ex art. 76 comma 1-ter della L. 413/91.
Riguardo agli adempimenti dichiarativi, la “ristrutturazione” del quadro RM che ha riguardato il modello REDDITI 2025 PF non sembra aver cambiato l’impostazione adottata per il passato che segue i chiarimenti delle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate 3 giugno 2024 n. 125 e 18 giugno 2021 n. 418. In caso di percezione delle prestazioni all’estero nel 2024, dunque, si devono indicare le somme incassate nel rigo RM31 del quadro RM, riportando la causale residuale “I” e il codice dello Stato estero “071” (Svizzera). L’imposta sostitutiva dovrà poi essere versata utilizzando il codice tributo 1242 e l’anno di riferimento del reddito.
La medesima indicazione potrà essere effettuata all’interno del rigo M31 del modello 730/2025.
Si precisa, infine, che i redditi in argomento sono assoggettati a imposta sostitutiva secondo il principio di cassa, ossia nel periodo d’imposta di effettiva percezione del reddito.
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