La fusione postdatata «trascina» gli adempimenti fiscali
Nel caso di soggetti fiscalmente eterogenei non è, però, possibile consolidare i relativi redditi
Nell’ambito della fusione, la postdatazione prevista dall’art. 2504-bis comma 2 c.c. ha pieni effetti giuridici e assume rilevanza anche ai fini del computo delle decorrenze per effettuare gli adempimenti fiscali. Tale principio non pone particolari problemi operativi qualora l’operazione sia posta in essere tra soggetti fiscalmente “omogenei”, mentre comporta alcune criticità nel caso in cui siano coinvolte una società di persone ed una società di capitali.
In tale ultima ipotesi si pone, infatti, l’esigenza, evidenziata dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 22/2009, di non confondere i redditi attribuibili a soggetti fiscalmente diversi, esigenza che risulta rispettata nel caso di postdatazione in quanto il reddito dei periodi ante fusione delle società partecipanti,
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