La fusione postdatata «trascina» gli adempimenti fiscali
Nel caso di soggetti fiscalmente eterogenei non è, però, possibile consolidare i relativi redditi
Nell’ambito della fusione, la postdatazione prevista dall’art. 2504-bis comma 2 c.c. ha pieni effetti giuridici e assume rilevanza anche ai fini del computo delle decorrenze per effettuare gli adempimenti fiscali.
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