Incarichi o cariche a titolo gratuito esonerano gli Ordini dagli obblighi di trasparenza
Per rispettare gli obblighi in materia di amministrazione trasparente, i componenti dei Consigli territoriali degli Ordini professionali devono indicare tutti gli incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo ai quali corrisponda un compenso.
Con il Pronto Ordini n. 10/2017, il CNDCEC fornisce il chiarimento in risposta a un quesito sulla necessità o meno di indicare anche gli incarichi nei collegi sindacali – e solo in amministrazioni/enti pubblici, tra l’altro – e i relativi compensi.
Il P.O. ricorda che lo svolgimento a titolo gratuito di incarichi o cariche esonera l’amministrazione o l’ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 comma 1 del DLgs. 33/2013. In particolare, il comma 1-bis dell’appena citato art. 14, introdotto dal DLgs. 97/2016, impone la pubblicazione dei dati per i titolari di incarichi o cariche, “salvo che siano attribuiti a titolo gratuito”.
Nelle Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del DLgs. 33/2013, l’ANAC ha confermato l’applicabilità di questa disposizione, precisando che l’obbligo di pubblicare i dati, applicabile anche agli Ordini professionali, non sussiste esclusivamente se incarichi o cariche sono svolti a titolo gratuito e che per gratuità deve intendersi “l’assenza di corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza”.
La gratuità dell’incarico, quindi – conclude il CNDCEC – non viene meno in caso di mero rimborso delle spese connesse al suo espletamento, mentre deve escludersi se assume carattere di indennità, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali.
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