Split payment applicabile fino al 30 giugno 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 118 del 6 maggio, è stata pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza l’Italia ad applicare una misura speciale di deroga agli artt. 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401.
Come già sottolineato su Eutekne.info (si veda “Split payment con autorizzazione Ue” del 26 aprile), il DL 50/2017 ha esteso l’applicazione del meccanismo dello split payment. Le norme in materia – per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ecc. – sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (autorizzate con successiva decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio UE) per prevenire le frodi IVA scoperte nell’ambito delle forniture alla P.A. La misura di deroga è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE, fino alla fine del 2017.
Con lettera protocollata dalla Commissione, il 16 febbraio 2017, l’Italia ha chiesto che l’autorizzazione fosse rinnovata e ampliata, estendendone la portata alle forniture effettuate nei confronti di società controllate da P.A. centrali e locali, oltre che a un insieme di società quotate in borsa.
Secondo quanto previsto dall’art. 395 della direttiva 2006/112/CE, il Consiglio Ue ha ora approvato la decisione di esecuzione con valenza triennale, fino al 30 giugno 2020, revocando quella precedentemente concessa.
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