Anche i debiti per omesse ritenute previdenziali nella disciplina di favore per vittime di usura
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22286 di ieri, 9 maggio 2017, ha precisato che anche i debiti previdenziali rilevanti ai fini del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983, devono ritenersi ricompresi nella speciale disciplina di favore prevista dall’art. 20 commi 1 e 2 della L. 44/1999, ai fini della sospensione dei termini ricadenti entro un anno dalla denuncia da parte di vittime di estorsione e usura.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41