Se il curatore eccepisce la prescrizione dei crediti, decide il giudice tributario
Secondo le Sezioni Unite, quando l’eccezione è successiva alla notifica della cartella il credito viene ammesso al passivo fallimentare con riserva
Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l’ammissione con riserva del credito in oggetto.
È questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 14648 di ieri.
Occorre ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, restando escluse da tale giurisdizione
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