Distruzione di documenti contabili punibile due volte
La condotta può rilevare sia per l’integrazione del reato tributario ex art. 10 del DLgs. 74/2000, che ai fini della bancarotta fraudolenta documentale
L’amministratore di una società già condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili), avendo omesso l’esibizione dei documenti e dei registri contabili prescritti dalla normativa tributaria (riferiti, nella specie, alle annualità d’imposta 2001-2006, accertate nel 2006), risponde anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 del RD n. 267/1942, riguardante il fatto di avere, sempre in qualità di amministratore della società, dichiarata fallita nel 2007, omesso di consegnare al curatore fallimentare tutta la documentazione contabile, in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della predetta ...
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