Illegittima la retroattività del privilegio generale mobiliare per i crediti erariali
La disciplina ex art. 23 comma 39 ultimo periodo del DL n. 98/2011 altera i rapporti tra i creditori favorendo la pretesa dello Stato
Con la sentenza n. 176, depositata ieri, 13 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 23, comma 39, ultimo periodo del DL 6 luglio 2011 n. 98, conv. L. 15 luglio 2011 n. 111.
In particolare, il Tribunale di Forlì si rivolgeva alla Consulta dubitando della legittimità di due disposizioni: il terzo comma dell’art. 2776 c.c., così come modificato dall’art. 23, comma 39 del DL, e il medesimo comma 39, ultimo periodo. Il giudice riteneva, infatti, le due norme richiamate contrastanti con gli artt. 3, 117, comma 1, in relazione all’art. 6 della CEDU, 111 e 24 Cost.
L’art. 2776 c.c., nello specifico, prevede la collocazione dei crediti tutelati da privilegio generale mobiliare in via sussidiaria sul prezzo degli immobili, purché si dimostri che l’azione
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