Commercialista non responsabile se il comportamento del cliente è doloso
Per il reato di omessa dichiarazione il dolo va provato, ma l’affidamento al professionista non basta a escluderlo
Il legittimo affidamento sull’operato del commercialista non esclude la responsabilità del contribuente per il reato di omessa dichiarazione e il professionista va esente da ogni responsabilità laddove il comportamento omissivo del cliente (anche nei suoi confronti) sia chiaramente doloso.
L’art. 5 del DLgs. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000 euro.
In particolare, riguardo all’elemento soggettivo, per l’integrazione del reato è richiesto il dolo specifico del “fine