La restituzione dei finanziamenti aumenta la base DIT
Con la sentenza n. 21241 del 13 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che la restituzione di finanziamenti è suscettibile di aumentare la base di calcolo della Dual Income Tax, anche se avvenuta dopo il 30 giugno 2001.
La norma contenuta nell’art. 5 comma 1 lett. b) della L. 383/2001, che stabiliva l’irrilevanza della variazione in aumento del capitale investito intervenuta successivamente a tale data, deve infatti essere letta nel senso di non dover considerare i versamenti e gli accantonamenti a riserva effettuati dal 1° luglio 2001; non si può invece escludere che la base DIT aumenti per il solo fatto che si è ridotto l’ammontare dei finanziamenti infragruppo rispetto all’esercizio precedente (nella fattispecie, per effetto del rimborso di un finanziamento effettuato il 28 dicembre 2001).
La sentenza conferma il consolidato principio per cui le circolari dell’Agenzia delle Entrate (nella fattispecie, la circolare n. 4 del 18 gennaio 2002, che conteneva un principio di segno opposto a quello oggi sancito dalla sentenza n. 21241/2017) non hanno alcuna forza di legge, esprimendo meri indirizzi interpretativi.
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