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Basta inserire il bancomat rubato nello sportello per commettere un nuovo reato

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 settembre 2017

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Ai sensi del previgente art. 55 comma 9 primo periodo del DLgs. 231/2007, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro.
Tale fattispecie è stata trasposta, in esito all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal DLgs. 90/2017, nel comma 5 primo periodo del nuovo art. 55.

La fattispecie – precisa la Cassazione n. 42416/2017 – è integrata a fronte della mera immissione nello sportello bancomat di una tessera rubata al fine del prelievo del denaro. Il reato in questione, infatti, non tutela il bene del patrimonio, ma garantisce, in modo più o meno diretto, i valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica.

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