Assoggettati alla tassa rifiuti i posti auto, anche se sono nel sottosuolo
Il posto auto collocato nel sottosuolo è assoggettato alla tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all’art. 49 del DLgs. 22/97.
Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 22124, depositata ieri 22 settembre 2017, conformemente alle decisioni prese, in materia di TARSU, in relazione ai box auto.
Secondo i giudici, infatti, l’area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente da tassazione.
Questo in quanto non vi sono ragioni per escludere la possibilità che vengano prodotti rifiuti.
È irrilevante l’esistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio.
Si tratta pur sempre di aree esattamente individuabili e a disposizione esclusiva dell’utilizzatore che sono frequentate da persone.
In quanto tali, si presume possano produrre rifiuti (cfr. Cass. n. 14770/2000 e Cass. n. 5047/2015).
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