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Polizza assicurativa per gli avvocati estesa anche agli infortuni

Il DM 22 settembre 2016 entrerà in vigore dal prossimo 11 ottobre e prevede l’obbligo di adeguamento anche delle polizze in corso

/ Roberta VITALE

Giovedì, 28 settembre 2017

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L’art. 12, comma 1, primo periodo della L. 247/2012 ha posto a carico degli avvocati – al pari delle altre professioni regolamentate (art. 3, comma 5 lett. e) del DL 138/2011, conv. L. 148/2011, e art. 5 del DPR 137/2012) – l’obbligo di contrarre una specifica polizza assicurativa avente ad oggetto la responsabilità civile per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
L’oggetto della copertura assicurativa deve riguardare altresì la custodia dei documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dal cliente.

Con specifico riguardo, però, alla professione forense, l’art. 12, comma 2 della L. 247/2012 ha previsto altresì un obbligo di estensione della copertura assicurativa agli infortuni. Si tratta, più nel dettaglio, di una

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