Necessaria la partecipazione delle parti alla mediazione obbligatoria
Secondo l’orientamento maggioritario non bastano i difensori e occorre lo svolgimento effettivo del primo incontro
L’art. 5, comma 1-bis del DLgs. 28/2010 prevede i cosiddetti casi di mediazione obbligatoria. Si tratta di tutte quelle controversie per le quali il legislatore ha subordinato – in via tassativa – la procedibilità della domanda giudiziale al previo esperimento del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione.
Fra le controversie comprese nel dettato normativo, vi sono quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Alla luce delle novità introdotte dall’art. 84, comma 1, lett. h) del DL ...
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