Ritardare la richiesta di fallimento è bancarotta semplice solo con colpa grave
La Cassazione ribadisce la lettura della fattispecie di cui all’art. 217 comma 1 n. 4 del RD 267/1942
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 52751/2017, si sofferma sulla fattispecie di bancarotta semplice di cui all’art. 217 comma 1 n. 4 del RD 267/1942, riprendendo talune rilevanti indicazioni dei giudici di legittimità (in particolare da Cass. n. 43414/2013). Il reato in questione punisce con la reclusione da sei mesi a due anni gli imprenditori (nonché, ex art. 224 del RD 267/1942, gli amministratori di società) che aggravano il dissesto “astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”.
Il reato mira a evitare che l’esercizio dell’impresa possa prolungare (e aggravare) lo stato di perdita.
La colpa grave, testualmente, contrassegna le condotte diverse da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio. Ciononostante, ...
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