Omessa dichiarazione per l’amministratore di fatto
La Cassazione, nella sentenza n. 1590/2018, ha precisato che del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell’IVA (art. 5 del DLgs. 74/2000) risponde l’amministratore di fatto quale autore principale. Questi, infatti, è titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, è nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta.
L’amministratore di diritto, invece, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (ex artt. 40 comma 2 c.p. e 2392 c.c.) a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice ovvero che abbia agito al fine di consentire l’evasione fiscale.
Peraltro, proprio perché il più delle volte l’amministratore di diritto/prestanome non ha alcun potere di ingerenza nella gestione sociale, per addebitargli il concorso si è fatto ricorso alla figura del dolo eventuale; si è sostenuto cioè, che il prestanome, accettando la carica, ha anche accettato i rischi connessi a tale carica e, in particolare, quello del compimento di reati da parte del gestore di fatto (cfr. Cass. n. 38780/2015).
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