Curatore speciale se non si nomina il difensore
Il Tribunale di Genova, con provvedimento del 28 dicembre scorso, si è soffermata sulla mancanza dell’organo decisionale della società quale presupposto cui si riferisce l’art. 78 c.p.c. ai sensi del quale, se manca la persona a cui spetta la rappresentanza, può essere nominato alla persona giuridica un curatore speciale che la rappresenti finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza.
Il Tribunale di Genova ha precisato che tale mancanza dell’ordine decisionale è apprezzabile anche nei casi in cui il CdA non sia in grado in esprimere una valida determinazione in ordine alla scelta di un difensore per consentire alla società di costituirsi e difendersi in un procedimento avente ad oggetto l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio.
In particolare, ove il suddetto organo non sia reiteratamente in grado di assumere una valida determinazione al riguardo, a causa delle tensioni e delle incomprensioni tra i soci che impediscono di pervenire ad una soluzione ragionevole e concreta del contrasto, non sono ravvisabili gli estremi perché si avvii il procedimento di scioglimento della società, ma la mera ricorrenza dei presupposti normativi per la designazione di un curatore speciale.
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