Principio delle Sezioni Unite sulla falcidiabilità dell’IVA ante 2017 esteso alle ritenute fiscali
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1447, depositata ieri, ha ritenuto applicabile anche alle ritenute fiscali il principio già affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 26988/2016, secondo il quale la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 (così come modificato dall’art. 32 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) trova applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale (si veda “IVA falcidiabile anche per le Sezioni Unite” del 28 dicembre 2016).
A tal proposito, si ricorda che l’art. 29, comma 2 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) ha esteso la previsione dell’infalcidiablità dell’IVA, con la possibilità di prevedere nella proposta esclusivamente la dilazione del pagamento, anche alle ritenute fiscali operate e non versate.
Inoltre, l’art. 1, comma 81 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha sostituito l’art. 182-ter del RD 267/42, ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2017, con il piano di concordato (art. 160 del RD 267/42), il debitore solo mediante proposta presentata ex art. 182-ter del RD 267/42, può proporre, in maniera subordinata a determinate condizioni, il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi gestiti dagli enti delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.
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