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Principio delle Sezioni Unite sulla falcidiabilità dell’IVA ante 2017 esteso alle ritenute fiscali

/ REDAZIONE

Sabato, 20 gennaio 2018

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1447, depositata ieri, ha ritenuto applicabile anche alle ritenute fiscali il principio già affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 26988/2016, secondo il quale la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA di cui all’art. 182-ter del RD 267/42 (così come modificato dall’art. 32 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009) trova applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale (si veda “IVA falcidiabile anche per le Sezioni Unite” del 28 dicembre 2016).

A tal proposito, si ricorda che l’art. 29, comma 2 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) ha esteso la previsione dell’infalcidiablità dell’IVA, con la possibilità di prevedere nella proposta esclusivamente la dilazione del pagamento, anche alle ritenute fiscali operate e non versate.

Inoltre, l’art. 1, comma 81 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha sostituito l’art. 182-ter del RD 267/42, ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2017, con il piano di concordato (art. 160 del RD 267/42), il debitore solo mediante proposta presentata ex art. 182-ter del RD 267/42, può proporre, in maniera subordinata a determinate condizioni, il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi gestiti dagli enti delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.

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