Non si impedisce il controllo non partecipando all’assemblea
La Cassazione, nella sentenza n. 2310/2018, ha precisato che non rilevano ai fini della fattispecie di “impedito controllo”, di cui all’art. 2625 comma 2 c.c., le condotte tese a impedire la valida costituzione dell’assemblea.
E, infatti, tali condotte:
- da un lato, sono meramente omissive, laddove la nozione normativa di “altri idonei artifici” comporta – diversamente dal raggiro (che può essere realizzato anche omettendo dati che si sarebbero dovuti comunicare) – una mutazione della realtà realizzata con una condotta attiva;
- dall’altro, sono compiute nella più assoluta trasparenza societaria, utilizzando specifiche facoltà previste per i soci, che possono non presenziare alle assemblee senza che ciò, di per sé, possa quindi costituire artificio. Ovvero un espediente per raggiungere un qualunque diverso risultato (vale a dire, nella specie, impedire il controllo da parte del socio di minoranza).
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