Transazione redatta per corrispondenza enunciata in sentenza da registrare in caso d’uso
La transazione, redatta per corrispondenza, va soggetta a registrazione in caso d’uso.
Tuttavia, se tale transazione viene enunciata in una sentenza, trova applicazione l’ultimo periodo dell’art. 22 comma 3 del DPR 131/86, a norma del quale, se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in un atto dell’autorità giudiziaria, l’imposta di registro si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.
Inoltre, a seguito dell’allegazione del documento nel giudizio, si è realizzato il caso d’uso che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 131/86, determina l’obbligo di registrazione (cfr. Corte Cost. n. 7/99).
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1998, depositata ieri, 26 gennaio 2018.
I giudici di legittimità hanno anche affermato che la Commissione regionale, nel caso di specie, non avrebbe dovuto annullare l’atto di liquidazione dell’imposta di registro con cui l’ufficio aveva richiesto l’imposta e le sanzioni sulla transazione enunciata (sul presupposto che si trattasse di un atto soggetto a registrazione in termine fisso), bensì procedere a ricalcolare nuovamente l’imposta dovuta a norma dell’art. 22 comma 3 del DPR 131/86.
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