ACCEDI
Giovedì, 3 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Per il trasferimento di partecipazioni, anche di società fallite, basta il consenso

/ REDAZIONE

Martedì, 30 gennaio 2018

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 2041/2018, ha ribadito che per il trasferimento della titolarità delle azioni – e lo stesso discorso vale anche per le quote di srl – è sufficiente il consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo il principio generale dettato dall’art. 1376 c.c. (cfr. Cass. n. 17088/2008).

L’esecuzione delle formalità previste dall’art. 2022 c.c. attengono non già al trasferimento del diritto, ma alla formazione della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali (cfr. ancora Cass. n. 17088/2008, secondo la quale “nel trasferimento di titoli azionari, l’adempimento delle formalità prescritte dall’art. 2022, primo comma c.c., c.d. transfert, non costituisce condizione di perfezionamento dell’acquisto o di produzione dell’effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest’ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo”).

Il fallimento della società non fa venire meno le partecipazioni dei soci alla stessa, se non altro perché gli stessi mantengono il diritto alla percezione dell’eventuale residuo patrimoniale, come rimanente dal compimento della liquidazione concorsuale. Di conseguenza, la sentenza dichiarativa del fallimento della società non è, in sé, evento che rende impossibile la circolazione dei titoli azionari e delle quote di srl o che, in ogni caso, ne comporta l’esclusione.

TORNA SU