L’allontanamento temporaneo dallo Stato non fa perdere lo stato di disoccupazione
Il generico temporaneo allontanamento all’estero del lavoratore non comporta l’automatica perdita del diritto all’indennità di disoccupazione.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2967, depositata ieri, pronunciandosi su una fattispecie regolata dal DLgs. 297/2002.
La Suprema Corte ha così confermato le decisioni, conformi, dei giudici di merito. In particolare, la Corte d’Appello aveva fondato le ragioni del riconoscimento – nella specie a una lavoratrice straniera – dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche per il periodo in cui la stessa si era temporaneamente allontanata dal territorio italiano, sul presupposto che l’art. 5 del citato DLgs. (relativo a una normativa ormai abrogata, ma un discorso analogo potrebbe valere, con gli opportuni adeguamenti, in relazione all’attuale disciplina ex artt. 19 ss. del DLgs. 150/2015) non contemplasse, tra le specifiche ipotesi di “perdita dello stato di disoccupazione”, quella concernente l’allontanamento temporaneo dal territorio dello Stato, ma, solo, la mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente o il rifiuto ingiustificato a una congrua offerta di lavoro.
Avendo la Corte d’Appello accertato che non risultavano comprovati elementi dai quali desumere l’indisponibilità del lavoratore allo svolgimento dell’attività lavorativa eventualmente proposta dagli uffici competenti (quali l’irrintracciabilità dell’interessato all’estero o l’impossibilità dello stesso a iniziare nell’immediato a lavorare), la Corte di Cassazione ha ritenuto la sentenza sottoposta al suo esame immune dalle censure rivoltele.
Nel rilevare, in conclusione, l’operatività, in materia di prestazioni e benefici previdenziali, del generale principio di tipicità e tassatività della singola disposizione, la Suprema Corte ha evidenziato come detto principio non consenta di estendere i casi di esclusione o di perdita dei benefici a ipotesi e fattispecie diverse da quelle in essa espressamente contemplate.
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