Condanna con confisca anche in assenza di beni
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti tributari previsti dal DLgs. 74/2000, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (art. 12-bis comma 1 del DLgs. 74/2000).
La confisca, afferma quindi la sentenza della Cassazione n. 4750/2018, come misura di sicurezza patrimoniale a carattere obbligatorio, è sottratta nell’“an” alla discrezionalità del giudice della cognizione; fermo restando che rimane affidata alla diversa fase esecutiva – la cui iniziativa spetta al PM – la soluzione di qualsivoglia questione che possa sorgere quanto (per l’appunto) all’esecuzione della misura medesima, compresa quella concernente l’effettiva sussistenza di beni – nella disponibilità del condannato – suscettibili di esser sottoposti a vincolo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza di merito di condanna che non disponga la confisca del profitto del reato risultando che l’imputato non abbia alcuna disponibilità di beni.
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