Il rappresentante fiscale deve applicare l’IVA con le stesse modalità per acquisti e cessioni ante 2010
Con riferimento alla disciplina ante 2010 (modifiche del DLgs. 18/2010), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3872 depositata ieri, hanno affermato che il rappresentante fiscale di una società non residente deve applicare l’IVA secondo le medesime modalità per gli acquisti e per le cessioni, qualora riferibili nel loro complesso ad un’unica operazione sotto il profilo economico.
Il principio, che può riguardare alcuni contenziosi ancora aperti sul tema, non interessa le operazioni realizzate a decorrere dal 2010, in ragione delle modifiche alla disciplina del reverse charge che esclude l’utilizzo del rappresentante fiscale per le operazioni domestiche nei confronti di società residenti o stabilite in Italia.
Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, una società extra Ue aveva effettuato acquisti in Italia avvalendosi del proprio rappresentante fiscale mentre le operazioni attive erano poste in essere direttamente dal soggetto non residente e ricevute dai cessionari/committenti nazionali attraverso il meccanismo del reverse charge.
La divaricazione delle operazioni attive rispetto a quelle passive è censurata dalla Cassazione, in quanto relative ad un’operazione da considerarsi unitariamente dal punto di vista economico e la quale non può essere scomposta artificiosamente.
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