Per le cooperative sociali ampliate le attività, ma non i controlli
Anche se sono imprese sociali, per la nomina di uno o più sindaci valgono le regole del codice civile; applicabile l’obbligo di redazione del bilancio sociale
Le cooperative sociali non solo potranno continuare a gestire servizi di carattere socio sanitario ed educativo, fra cui le attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti, ma, in relazione alla loro identificazione in imprese sociali determinata dal novellato art. 1, comma 4 del DLgs. n. 112/2017, potranno svolgere un’ulteriore serie di funzioni. Esse saranno inoltre tenute, al verificarsi dei relativi presupposti, alla pubblicazione del bilancio sociale ma, nonostante la loro natura di imprese sociali, dovranno nominare l’organo di controllo solo quando ciò sia previsto dal codice civile per le comuni società cooperative.
Sono questi i contenuti essenziali della nota direttoriale del Ministero del Lavoro n. 2491/2018, che ha fornito chiarimenti agli assessorati regionali
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