Dichiarazione fraudolenta con altri artifici solo con accertamento rigoroso
Anche le risultanze di indubbia rilevanza devono essere correttamente contrapposte a quelle di valenza contraria
La responsabilità penale del contribuente non può essere dichiarata se i mezzi fraudolenti, che costituiscono la condotta prevista e punita dall’art. 3 del DLgs. 74/2000, non sono stati oggetto di rigoroso accertamento probatorio.
Il principio, in verità indiscutibile, si ricava dalla sentenza della Cassazione n. 10182 depositata ieri.
L’art. 3 del DLgs. 74/2000 (“dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”) sanziona, fermo il superamento di soglie di punibilità, “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria,
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