È abusivo l’esercizio dell’attività da parte del professionista sospeso
Il CNDCEC chiarisce che il reato può configurarsi anche per chi, pur abilitato e iscritto all’albo, si trova nell’impossibilità temporanea di esercitare
Ai sensi dell’art. 348 c.p., chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro.
Il bene giuridico tutelato da tale disposizione è l’interesse dei cittadini al fatto che colui che esercita determinate professioni sia in possesso delle relative capacità. Il reato è posto, cioè, a salvaguardia delle c.d. “professioni protette”, per l’esercizio delle quali serve un’abilitazione rilasciata dallo Stato e l’iscrizione in un particolare albo professionale.
In particolare, l’art. 2229 c.c. prevede che la legge determini le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi ...
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