Problematico il mancato allineamento delle proroghe di super e iper-ammortamenti
Con un documento pubblicato ieri, la Fondazione nazionale commercialisti analizza le novità in materia di super e iper-ammortamento introdotte dalla legge di bilancio 2018.
Oggetto del documento è la disamina dei tratti caratterizzanti tali agevolazioni, fermo restando che, anche a seguito dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, secondo la Fondazione restano ancora numerose questioni aperte.
Il documento evidenzia, ad esempio, che il mancato allineamento temporale delle proroghe di super e iper-ammortamento potrebbe far sorgere alcune problematiche applicative.
Si pensi al caso in cui un’impresa acquista un bene che potrebbe beneficiare dell’iper-ammortamento, ma che verrà interconnesso nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene; in tal caso, nell’esercizio di entrata in funzione il bene potrà fruire temporaneamente del super-ammortamento.
Viene quindi evidenziato che un problema potrebbe sorgere nel caso di investimenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2019 (per cui entro il 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno del 20%), ma interconnessi nel 2020.
In tal caso, infatti, considerato che l’investimento è avvenuto successivamente al 30 giugno 2019, il bene risulterebbe iper-ammortizzabile, ma non super-ammortizzabile.
Il documento in commento evidenzia che, stando a quanto chiarito dalla circolare n. 4/2017, dato che la quota annua di iper-ammortamento va calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale ad un importo pari alla maggiorazione complessiva relativa all’iper-ammortamento decurtata della quota fruita a titolo di super-ammortamento, in assenza di quest’ultima l’iper-ammortamento dovrebbe essere goduto per intero, ripartendolo lungo i periodi che residuano del processo di ammortamento.
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