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Sul calcolo della soglia penale delle ritenute l’INL segue le Sezioni Unite

/ REDAZIONE

Venerdì, 30 marzo 2018

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In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 2926 di ieri, ha preso atto della pronuncia n. 10424/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che l’importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi ovvero con riguardo al periodo di tempo che va dal 16 gennaio al 16 dicembre di ogni anno (“civile”), relativamente alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso (si veda “Per la soglia penale delle ritenute contano i versamenti all’INPS nell’anno «civile»” dell’8 marzo scorso).

Va ricordato in proposito che sul calcolo della soglia di punibilità dell’illecito previsto dall’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 era emersa una differente impostazione tra l’INPS (e il Ministero del Lavoro), da un lato, e la Cassazione, dall’altro.

Nell’ambito della giurisprudenza era, in effetti, sorto il dubbio se l’importo complessivo dovesse essere individuato con riferimento alle mensilità di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del relativo versamento contributivo; e la Suprema Corte, con sentenza n. 39882/2017, aveva ritenuto che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.
In altri termini, si individuava il periodo di riferimento secondo il criterio della competenza contributiva ovvero facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

Il Ministero del Lavoro, nelle note nn. 9099 e 6995 del 2016, aveva, invece, sostenuto che i versamenti che concorrono a determinare la soglia sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Ma l’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n.  8376/2017, ha fatto un passo indietro, recependo la più recente giurisprudenza di legittimità. Con la nota di ieri l’INL effettua un nuovo revirement, facendo propria l’impostazione delle Sezioni Unite e confermando le indicazioni inizialmente fornite sui termini di calcolo della soglia di punibilità.

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