Responsabilità solidale se c’è unicità del centro di imputazione datoriale
Se sussiste la prova della presenza di un unico centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro, il lavoratore illegittimamente licenziato può ottenere – nei casi di applicabilità del regime sanzionatorio di tutela reale – la reintegra nei confronti di uno solo dei soggetti coinvolti e il risarcimento del danno a carico di tutti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7704, pubblicata ieri.
Nel caso di specie era stata accertata l’esistenza di un unico centro di imputazione tra due società sul presupposto di un intervenuto frazionamento fraudolento di un’unica attività fra gli stessi soggetti.
Dichiarata l’illegittimità del licenziamento, il Tribunale aveva disposto la reintegra del lavoratore nei confronti della società con cui il rapporto di lavoro era stato formalmente instaurato, condannando entrambe le società al risarcimento del danno.
La Corte d’Appello, invece, in parziale riforma della decisione di primo grado, limitava la condanna al risarcimento del danno alla sola società nei cui confronti era stato emesso l’ordine di reintegra, ritenendo che, in assenza di condanna dell’altra società alla reintegrazione, questa non potesse essere condannata al risarcimento.
Tale decisione è stata cassata dalla Suprema Corte in quanto contrastante con la costante giurisprudenza secondo cui anche nei casi di collegamento economico-funzionale fra società, tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti per l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, tutti i fruitori delle attività lavorative devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti da quei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41