L’ente può patteggiare per illeciti che prevedono l’interdizione temporanea
Il rito alternativo è comunque possibile se il procedimento per il reato presupposto è definibile secondo la previsione generale dell’art. 444 c.p.p.
Con la sentenza n. 14736 depositata ieri, la Cassazione ha precisato i criteri di ammissibilità del patteggiamento richiesto dall’ente chiamato in giudizio ex DLgs. n. 231/2001.
L’art. 63 del DLgs. n. 231/2001 disciplina l’applicazione della sanzione su richiesta dell’ente, comunemente nota come “patteggiamento”. Non avendo la legge delega disposto sul punto, il sistema normativo di settore, mosso dai medesimi intenti deflativi, ha sostanzialmente ripreso la disciplina dettata dal codice di rito penale, opportunamente adattata al procedimento di accertamento della responsabilità degli enti.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di applicazione di pena presentata da due società in relazione ad illeciti amministrativi derivanti
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