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PROFESSIONI

Per la prededuzione non si guarda all’utilità in concreto per i creditori

L’attività professionale deve essere riconducibile nell’ambito della procedura concorsuale minore

/ Roberta VITALE

Sabato, 31 marzo 2018

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Si pone al di fuori dei parametri di cui all’art. 111, comma 2 del RD 267/42, ai fini della collocazione in prededuzione del credito del professionista, l’indagine svolta sul piano dell’utilità in concreto per la massa dei creditori della prestazione resa.
È quanto ribadito dalla Cassazione, nell’ordinanza n. 7974 depositata ieri.

Nel caso di specie, il giudice delegato al fallimento di una società ammetteva in prededuzione al passivo il credito vantato da un avvocato per l’attività professionale svolta, prima della dichiarazione di fallimento stessa, avente ad oggetto l’assistenza e la consulenza nella procedura di ammissione al concordato preventivo; procedura che si era conclusa con la declaratoria di inammissibilità della domanda. Proposta da parte del ...

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